indice |
Tredicesima senza il 18% !!!
L’INPDAP, con circolare n.22 del 15 giugno 2005, precisa che, ai fini della determinazione della base pensionabile, la maggior azione del 18% sull’ultimo stipendio e sugli assegni pensionabili percepiti all’atto della cessazione dal servizio, tassativamente indicati dall’art.43 del DPR n.1092/1973, come modificato dall’art.15 della legge n.177/1976, non si applica né alla tredicesima e neppure all’indennità integrativa speciale, risultando tali voci essere espressamente escluse dal medesimo art.5.