Tredicesima senza il 18% !!!
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L’INPDAP, con circolare n.22 del 15 giugno 2005, precisa
che, ai fini della determinazione della base pensionabile, la maggior azione del
18% sull’ultimo stipendio e sugli assegni pensionabili percepiti all’atto
della cessazione dal servizio, tassativamente indicati dall’art.43 del DPR n.1092/1973,
come modificato dall’art.15 della legge n.177/1976, non si applica né alla
tredicesima e neppure all’indennità integrativa speciale, risultando tali
voci essere espressamente escluse dal medesimo art.5.
La disposizione si estende anche alla scuola.
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in base all’art.76
del contratto, l’indennità integrativa speciale è stata conglobata nella
voce “stipendio tabellare”. Tale conglobamento ha di fatto costituito un
unicum
dello stipendio gabellare e, quindi, la necessità di applicare le norme
conseguenti.
Né aiuta a superare l’ostacolo il successivo art.79 del contratto che,
dall’INPDAP viene ritenuto insufficiente.