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Quesiti & Risposte ?!?!
Il giudice del lavoro di Udine con sentenza n.401/2004,
depositata in segreteria il 24 maggio 2005, ha deciso:
Part-time
Il part-time verticale vale solo per le attività di insegnamento. Il docente che vanta un rapporto a
tempo parziale, che prevede l’obbligo di prestazione solo in alcuni giorni della settimana, non ha titolo a
pretendere di svolgere le attività funzionali all’insegnamento, come le riunioni, solonei giorni in cui è tenuto a prestare le attività di insegnamento. Fermo
restando, però, che il monte ore
degli impegni collegiali deve essere direttamente proporzionale a quello delle ore di insegnamento.
...il contratto
L’art.36 prevede che il part-time possa essere realizzato in tre modi: con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi(tempo parziale orizzontale); con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità (tempo parziale misto), come previsto dal D.L.vo n.61/2000.Insegnanti, assegnazione classi...e anzianità di servizio !!!
La fattispecie è regolata dal combinato disposto di cui agli
artt. 7, 10 e 396 del D.L.vo 297/94, art.6 CCNL e apposita clausola stipulata in
sede di contrattazione d’istituto. La procedura è rigidamente incardinata tra
norme di diritto pubblico e norme patrizie, che escludono la discrezionalità
del preside nell’assegnazione dei docenti alle classi (fatte
salve le determinazioni gestionali dei singoli casi). Il dirigente, infatti,
applica i criteri generali fissati dal CdI, sentito il parere del CD (che
delibera con votazione) e nel rispetto delle norme di attuazione fissate al
tavolo negoziale d'istituto, nonché previa informazione alle RSU. Il parere,
sotto forma di delibera, a maggioranza, dovrà essere motivata, in fatto e in
diritto, come prevede l'art.3 della legge 241/90.
Il criterio di continuità, poi, può essere indicato e
regolato come norma dispositiva. Non può prevalere sull’anzianità di
servizio, perché quest’ultimo, poggiando su un principio costituzionale, è
la risultante di precisi diritti dei docenti, che insorgono per effetto della
maturazione dell’anzianità di servizio.
...e sulla valutazione !?
Problemi. L'insegnante di diritto è accusata di: voti gravemente insufficienti (uno e tre anche ad allievi con media alta), ; uso libro di testo non in dotazione; prove scritte per materia orale; impossibilità a prendere appunti, perché troppo veloce; rischio del debito per tutti gli allievi.
La preside, interpellata, ha dato pieno sostegno alla docente.
Risposta. La valutazione degli alunni rientra nella prestazione docente che, pertanto, produce atti amministrativi soggetti all'obbligo di motivazione (legge 241/90, art.3). Stante la specificità degli adempimenti in parola, il docente ha solo l’obbligo di giustificare con elementi di fatto l’esito della valutazione. Nel caso di specie, la docente, ricorrendo alle verifiche scritte, dovrebbe aver acquisito riscontri documentali atti ad assolvere pacificamente a questo adempimento, non emergendo, quindi, elementi di non legittimità nell’effettuare la prestazione. Almeno dal punto di vista formale. La disparità di trattamento, rispetto alla valutazione degli altri docenti, costituisce utile presupposto per chiedere all’amministrazione scolastica copia dei documenti giacenti presso la medesima, per valutare l’esistenza di elementi tali da supportare un eventuale contenzioso , anche di natura giurisdizionale. E’ bene precisare, infine, che i debiti formativi derivano dalla decisione solidale del consiglio di classe, che sarebbe chiamato a risponderne in solido anche in sede giudiziale.