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Le ore di buco vanno retribuite !
Le ore di buco rientrano nella flessibilità oraria e danno
diritto a un compenso. La novità deriva dall’art.3, co.2, lettera b), del
precedente contratto di lavoro relativo all’ultimo biennio economico.
La norma
prevede, infatti, la contrattualizzazione delle risorse economiche relative alla
cd flessibilità oraria. E dunque, anche per quanto riguarda le eventuali
interruzioni della prestazione di insegnamento giornaliera, dovute ad esigenze
di orario. Ossia le ore di buco. Finora, infatti, sebbene ormai dal 1993
il rapporto di lavoro dei docenti sia stato assoggettato al diritto civile, tali
interruzioni non hanno mai dato luogo ad alcun corrispettivo.
Ora, il combinato disposto di alcune norme
civilistiche, grazie all’art. 3 del penultimo accordo negoziale, riguarderà anche il
comparto scuola.
Innanzitutto, l’art.2, co.2, del D.L.vo 165/2001, che dispone: I
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del cc e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le
diverse disposizioni contenute nel presente decreto.
Tale norma, già
presente nel D.L.vo 29/1993, art. 49 (oggi, art. 45 del D.L.vo 165/2001),
dispone: IL trattamento economico fondamentale e accessorio è definito nei
contratti collettivi. Cosa che può, ora, essere applicata al comparto
scuola con il disposto dell'art. 6, ultimo comma, primo periodo, del regio
decreto legge 1825/1924, che così dispone: In caso di sospensione di lavoro
per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione
normale.
Una norma che si incunea perfettamente nel testo dell'art. 3, co.
2, lettera b, del contratto sul biennio economico 2001/2002.