Consulenze
nelle scuole
Richiamo della finanziaria 2005.
La legge 30 dicembre 2004, n.311, ha precisato che l’affidamento
di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie ed oggetti
rientranti nelle competenze della struttura dell’Ente, deve essere
adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge o
nelle ipotesi di eventi straordinari, ricorrendo l’ipotesi di illecito
disciplinare e la conseguente responsabilità erariale nel caso l’affidamento
manchi dei rescritti requisiti. A garanzia degli interessi pubblici, la norma
prevede che l’atto di affidamento e di consulenza debba essere trasmesso alla
Corte dei Conti, previo controllo da parte del collegio dei revisori dei conti.
Uno dei casi più frequenti di affidamento a terzi di
attività di consulenza nell’ambito dell’istituzione scolastica è quello
dell’esperto in materia di sicurezza del luogo di lavoro.
Per valutare la legittimità degli incarichi e delle
consulenze esterne, si utilizzano i seguenti criteri: rispondenza dell’incarico agli obiettivi
dell’amministrazione;inesistenza,
all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea
allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale
ricognizione;indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo
svolgimento dell’incarico;indicazione della durata dell’incarico; proporzione
tra il compenso corrisposto e l’utilità conseguita dall’amministrazione.
La
Corte chiarisce che il contenuto degli incarichi in oggetto è coincidente con i
contratti di prestazione d’opera intellettuale, regolati dagli artt.2229 ÷ 2238 cc. Restano pertanto fuori
dall'oggetto della legge e dai limiti di spesa i
rapporti co.co.co., in quanto questi rappresentano una posizione intermedia fra
il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro
subordinato. Tali rapporti di lavoro, infatti, sono caratterizzati dalla
continuità della prestazione e dal potere di direzione dell'amministrazione,
diversamente dal lavoro autonomo.